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NOVITA' IN MATERIA DI IMU PER GLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

 

L80/2014

Art. 9-bis. IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero

1. All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: “, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente: "A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”.

2. Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

 

IMU

 

L'IMU (Imposta MUnicipale propria) è la nuova tassa sulla casa che ha sostituito l'ICI, a partire dal 1 gennaio 2012.

Devono pagare l'IMU tutti i proprietari di immobili. Sono previste agevolazioni per la casa usata come abitazione principale.

 

Come si calcola?

 

La base per calcolare l'IMU è data dalla rendita catastale(così come risulta dalla visura catastale), la quale va incrementata con una doppia rivalutazione:

  1. Una prima rivalutazione, del 5 per cento, già in vigore dal 1997;

  2. Una seconda rivalutazione, in vigore dal 1° gennaio 2012, tiene conto del valore ottenuto dalla prima rivalutazione e lo moltiplica per 160 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A con categorie C/2, C/6 e C/7 meno la categoria A/10).


Si ottiene così il valore per calcolare l'IMU.
 

Per calcolare l'IMU, bisogna poi applicare l'aliquota:

  1. Per la prima casa: l’aliquota ordinaria equivale allo 0,4 per cento; tuttavia,  ciascun Comune può variare il valore da un minimo di 0,2 ad un massimo di 0,6 per cento;

  2. Per le altre proprietà: l’aliquota ordinaria è 0,76 per cento; anche in questo caso, ciascun Comune può variare il valore da un minimo di 0,46 ad un massimo di 1,06 per cento.

 

 

 

 

 

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