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Modello Unico persone fisiche

 

Deve presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello Unico chi non può ricorrere al modello 730 e deve dichiarare il possesso di redditi di terreni e fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo occasionale o continuativo, redditi di impresa, redditi di pensione.

Il testo della Legge di conversione del D.L. 201/2011 introduce un’imposta dal nome nuovo: IVIE ovvero Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero.
Si tratta di un’imposta patrimoniale pari allo 0,76% da calcolare sul valore degli immobili situati all’estero, come risulta dall’atto di acquisto o da contratto; in mancanza di questi, il valore deve essere calcolato in base al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.


Chi deve pagare l’IVIE?
A pagare la nuova imposta devono essere i proprietari degli immobili o i titolari di altri diritti reali sugli stessi, purché residenti nel territorio dello Stato Italiano. L’IVIE non spetta, quindi, ai soli cittadini italiani proprietari di case all’estero, ma anche ai cittadini comunitari ed extracomunitari che pagano le imposte regolarmente in Italia.

 

L’imposta è dovuta “a decorrere dal 2011” ed è quindi già da quest’anno che si dovrà pagare la tassa per il 2011, come accade per le imposte sui redditi. La norma chiarisce che la quota da pagare è proporzionale:

  • alla quota di possesso dell’abitazione

  • ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.


Per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati, l’imposta è stabilita nella misura ridotta dello 0,4% per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. La tassazione agevolata si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero.

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